MORENEWS intervista il Presidente Vergani sul Codice del Consumo

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Vendita di beni: dal 1° gennaio 2022 nuove disposizioni a protezione dei consumatori UE

Con il D. Lgs. 170 del 2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, sono state introdotte molteplici modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) in materia di vendita di beni e servizi. Le modifiche non si sono limitate ai soli beni di consumo ma riguardano la vendita di beni “tout court” e verranno applicate ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio.

Il D. Lgs., in particolare, disciplina determinati aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, fra i quali si menzionano: la conformità dei beni al contratto; i rimedi in caso di difetto di conformità; le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

Nel bailamme delle crisi di reperimento delle materie prime, l’evoluzione della situazione Covid e l’aumento spropositato dei costi energetici, questo Decreto è passato in sordina e comunque, obbliga le imprese nazionali a rispettare i nuovi ordinamenti verso i consumatori. Molte imprese si sono trovate spiazzate e molte hanno capito che questo Decreto, per salvaguardare i diritti dei consumatori UE, apriva le porte alle temute “class actions”, famose negli USA da decenni.

Pertanto, rischiano di vedersi recapitare penali altissime sia da singoli acquirenti che da Associazioni dei Consumatori in ogni paese europeo e non solo, quindi, anche sul suolo italico. Ma come hanno agito le Associazioni di Imprese per segnalare questi rischi ai propri associati? Loro dovrebbero essere i primi baluardi per le aziende socie. Abbiamo interpellato AISOM (www.aisom.it), una Associazione di imprese a valenza nazionale che si sta distinguendo nel panorama associativo per innovazione, dinamismo ed una alta reputazione sulla reputation compliance. Ha risposto alle nostre domande Stefano Vergani, Presidente dell’Associazione.

Perché tantissime aziende, di settori diversi, di dimensioni diverse e con modelli commerciali eterogenei non si sono ancor attrezzate?

Molte non lo hanno saputo perché l’emanazione della legge e la sua immediata applicazione dal 1° gennaio è stata così veloce da sorprendere tutti, anche gli addetti ed esperti del settore. Peraltro le imprese erano tutte in fase di revisione delle strategie, delle organizzazioni e degli obiettivi annuali nella ripartenza e non hanno avuto la possibilità di agire immediatamente. Noi come Associazione abbiamo subito avvisato le imprese dell’emissione del Decreto che – tra l’altro – si inserisce nel filone di accrescimento culturale ed operativo subito dopo l’emanazione, qualche mese prima, dello standard internazionale ISO 22059 a sostegno della tesi che ormai l’indirizzo è segnato per le aziende che non si adegueranno. Il grande vantaggio è evidente che lo avranno i consumatori che saranno molto più protetti e con nuove armi in mano per farsi rispettare.

Quale è stata la risposta delle imprese socie?

Come sempre le imprese che hanno maggiormente a caro la propria reputazione e la capacità di proteggere i propri interessi ed investimenti sono partite velocemente. All’interno di AISOM ci sono organizzazioni consulenziali convenzionate che ai soci possono dare una mano con la massima rapidità a condizioni molto più vantaggiose rispetto ad un committente non socio. Via via sono venuti gli altri. Abbiamo iniziato dei Webinar tematici degli incontri indirizzati per settore merceologico, al fine di chiarire molti degli aspetti di base e le prospettive di adeguamento della legge. Un esempio? Molte aziende si trinceravano dietro al fatto che la commercializzazione ed il post vendita dei loro prodotti era lasciata a terzi. Pensavano di essere indenni da diversi obblighi ma quando poi si sono rese conto che come produttori avevano molti più oneri dei loro partner commerciali, hanno dovuto prendere in mano la cosa molto seriamente.

Per coloro che commercializzano per mezzo dell’e.commerce ci sono gli stessi rischi?

Le aziende che commercializzano per via e.commerce sia che siano gli stessi produttori che lo fanno, sia che siano dei terzi, sono il target primario per le azioni di responsabilità. E su queste, sia le indagini degli enti competenti per territorio nazionale, sia le Associazioni dei consumatori, sono agguerritissime. E’ finito il tempo per il quale una vendita oltralpe era un affare sicuro da ogni reclamo. E c’è anche la variabile tempo, sia per i recessi degli acquisti che le garanzie di funzionalità dei prodotti. Da un lato le imprese dovranno farsi più oneste ed attente, dall’altro i consumatori si sentiranno più garantiti. Anche le compagnie assicurative sono intervenute pesantemente nella cosa. Se una impresa rispetta il codice, sia che avvenga per verifiche di conformità o che possegga una certificazione a carattere internazionale come la ISO 22059, le compagnie più dinamiche sono disposte a sottoporre polizze assicurative sui rischi aziendali con importanti vantaggi economici ( costi più contenuti ) e massimali più alti”.

Cosa può allora fermare le imprese dal mettere subito le mani avanti per anticipare rischi così ben chiari e sanzioni dietro l’angolo?

Imprenditori non degni di questo titolo e collaboratori non all’altezza del problema. Spesso è la scarsa attitudine alla qualità dei loro processi. Ma soventemente cogliamo Direttori Marketing, della Comunicazione e del Commerciale che, presi alla sprovvista dalla novità ( moltissimi non lo sapevano nemmeno ), per non apparire impreparati di fronte alla proprietà o alla Dirigenza apicale, snobbano la cosa o prendono tempo per non svelare la loro impreparazione. Ma come dicono a Napoli: il pesce puzza dalla testa e se gli imprenditori non sono capaci di capire già da soli, cosa possono pretendere da collaboratori che dimostrano palesemente di non meritare il loro ruolo ?.

Esistono sostegni che possano compensare gli investimenti in consulenza, costi di certificazione ed eventuali acquisti di materiali o attrezzature atte a percorre queste nuove conformità?

“Certamente! Se l’UE costringe l’Italia a dotarsi di leggi e regole già diffuse all’estero e raggiungere il livello standard degli altri paesi, mette anche a disposizione del Governo italiano anche gli strumenti finanziari perché le imprese possano beneficiare. Ma perché arrivino alle imprese, il Governo italiano o le Regioni o altri enti, in questi ultimi 2 anni presi da decine di priorità, da poco hanno inviato a dar vita alla realizzazione del piano con i primi fondi importanti. All’interno di AISOM peraltro ci sono altre organizzazioni che possono sostenere le imprese nelle domande per aver dei rimborsi che, sovente, sono a fondo perduto. Magari i rimborsi arrivano 6-12 mesi dopo il termine del progetto e la presentazione della domanda, ma comunque arrivano”.

 M.L.

Link: https://www.torinoggi.it/2022/05/19/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/vendita-di-beni-dal-1-gennaio-2022-nuove-disposizioni-a-protezione-dei-consumatori-ue.html

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