Statuto

Allegato “B” al n. 16508/4941 di repertorio

—————————STATUTO—————————-

—————-Art. 1 – Denominazione – Sede —————-

E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata:

“AISOM Associazione Nazionale delle Imprese”.

L’Associazione ha sede legale in Milano città metropolitana.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Uffici, amministrativi o secondari e rappresentanze in tutto il territorio italiano ed eventualmente all’estero.

————-Art. 2 – Carattere dell’Associazione————-

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Gli Associati sono tenuti all’accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati.

L’Associazione potrà partecipare, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo, quale socio, ad altri Enti ed Istituzioni aventi scopi identici o affini.

————–Art. 3 – Durata dell’Associazione—————

La durata dell’Associazione è indeterminata.

—————Art. 4 – Scopi dell’Associazione—————

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura manageriale ed imprenditoriale, lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell’ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese ed alle persone.

———————-Art. 5 – Attività———————–

L’Associazione si propone di conseguire tale obiettivo attraverso le seguenti attività:

a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;

b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali per l’esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l’integrazione europea;

c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative,

camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc.;

e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d’interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

f) organizzare attività promozionali e fieristiche, comprese missioni estere, a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese;

g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci;

i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;

l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell’Associazione e dei soci;

m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell’imprenditoria, l’avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;

o) organizzare, anche tramite volontari, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;

p) promuovere a livello nazionale il marchio “AISOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO MANAGERIALE ED ORGANIZZATIVO ” che sia sinonimo di affidabilità, esperienza imprenditoriale, innovazione tecnologica, ecc.

L’Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale; potrà ricevere donazioni, contributi di terzi ed assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l’accrescimento professionale e culturale dell’impresa, ivi comprese l’assunzione di partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi.

L’Associazione, nell’ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

———————-Art. 6 – ASSOCIATI———————-

Sono Associati dell’Associazione, oltre ai fondatori, tutte le persone fisiche e giuridiche, gli Enti di diritto pubblico o privato, i Centri di Ricerca che, condividendo gli scopi dell’Associazione sotto forma di società, associazione o organizzazioni sociali anche sotto forma individuale che siano ritenute utili alle necessità dei soci.

————-Art. 7 – Ammissione degli Associati————–

L’ammissione degli Associati avviene su accettazione del modulo associativo e previo pagamento della quota fissata per l’anno in corso o per motivi ritenuti pertinenti dal Consiglio Direttivo, come domanda degli interessati.

La candidatura viene raccolta dai referenti locali i quali provvedono a redigere un report informativo di presentazione del socio candidato che verrà prontamente sottoposto alla Segreteria Generale dell’Associazione e gli organi di competenza per le opportune verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione.

La Segreteria Generale trasmette la segnalazione al Collegio dei Probiviri per il parere positive o in caso di necessità al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei probiviri entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della candidatura deve esprimere parere favorevole. In caso di diniego l’organo deve rendere motivato parere di dissenso e far pervenire il provvedimento alla Segreteria Generale ed al segnalante la candidatura entro il medesimo termine di 15 giorni.

Avverso il provvedimento di diniego, il candidato potrà far pervenire entro 15 giorni dalla ricezione documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, la meritorietà della candidatura ovvero ogni informazione utile per la revisione del parere negativo. In mancanza di riscontro il parere di diniego diventa definitivo. Tutte le comunicazioni debbono essere trasmesse via Pec ovvero via mail al domicilio elettronico eletto. I rapporti di trasmissione fanno fede ai fini del computo dei termini. Gli ammessi acquistano la qualifica di associato per il tempo previsto dal Regolamento Associativo in vigore, salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 dello Statuto.

—————Art. 8 – Doveri degli Associati—————-

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle decisioni adottate dai suoi organi e rappresentanti, nel rispetto delle competenze e delle eventuali deleghe.

Gli Associati sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuale come partecipazione alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

In caso di rinnovo, i contributi associativi annuali devono essere versati entro max 30 giorni dalla scadenza della quota annuale.

Ciascun Associato, senza che questo comporti acquisizione di ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti dal presente statuto, potrà contribuire con ulteriori versamenti rispetto alla quota associativa determinata annualmente.

Ogni azienda socia è sollecitata alla promozione di nuove adesioni per aumentare la compagine associativa.

———Art. 9 Perdita della qualifica di Associato———-

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per recesso da comunicarsi per iscritto ameno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’esercizio sociale

b) per accertati motivi di incompatibilità sopravvenuta;

c) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto ovvero al Codice Etico della Associazione e per altri motivi che comportino indegnità;

d) per ritardato pagamento dei contributi associativi superiore ai 3 mesi dalla scadenza della quota precedente.

Chiunque vi abbia interesse può segnalare l’intervento di una delle condizioni di cui sopra al Consiglio Direttivo, il quale entro 30 giorni dalla segnalazione verificherà la sussistenza dei requisiti ed emetterà motivato parere.

L’esclusione per i motivi di cui alle lettere b, c e d viene deliberata dal Consiglio Direttivo o in caso di mancata convocazione dalla Segreteria Generale.

In ogni caso, l’associato non ha diritto alla restituzione della quota precedentemente versata all’atto della sua richiesta di iscrizione.

————–Art. 10 – Organi dell’Associazione————–

Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea degli associati;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente

– il Tesoriere;

– il/i Revisore/i dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

————-Art. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI————–

—————-Partecipazione alle Assemblee—————–

All’Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’approvazione del bilancio relativo all’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso, salvo motivi di forza maggiore che ne procurino il rinvio.

L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di esiti di Assemblea Ordinaria che richiedano maggiori espressioni di volontà.

b) su motivata richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto degli Associati.

————-Art. 12 Convocazione dell’Assemblea————–

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, mediante invito da recapitare a tutti gli Associati mediante:

– lettera inviata a mezzo del servizio postale od equiparati;

– messaggio telefax o di posta elettronica/PEC.

—-Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea—–

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal vice Presidente o in caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano per carica.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.

Assemblea Ordinaria:

L’Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato può delegare un terzo per intervenire in assemblea, la delega deve essere scritta e viene acquisita dal Segretario che ne constata la regolarità e ne acquisisce copia da allegare al verbale.

Le votazioni in presenza avvengono per alzata di mano, salva diversa indicazione del Presidente dell’Assemblea che per i temi all’ordine del giorno può anche scegliere una diversa modalità.

Per motivi di forza maggiore le votazioni possono essere svolte anche in modalità remota pur con la possibilità automatica o manuale – di verifica della votazione.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti ovvero dei loro delegati, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Ogni Associato, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

E’ consentito votare direttamente a mezzo e-mail 0 fax 0 sistemi elettronici con identificativo certo preventivamente alla data di tenuta dell’Assemblea in conformità a regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

– che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Assemblea Straordinaria:

L’Assemblea straordinaria, segue le medesime modalità di svolgimento di quella ordinaria.

L’assemblea chiamata a deliberare in merito alla modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, è validamente costituita con la presenza – anche da remoto – in proprio o per delega di almeno 1/5 degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto e la delibera si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

———Art. 14 – Compiti dell’Assemblea———

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il/i Revisore/i dei Conti, e fissare eventuali compensi per ciascun organo;

c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di interesse;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento, di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

—————-Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO—————–

—————Compiti del Consiglio Direttivo—————-

I Consigli Direttivi sono di 3 tipi:

Consiglio Direttivo Nazionale, composto da un membro delegato da ciascun Consiglio Regionale, laddove validamente costituito,

Consiglio Direttivo Regionale composto da un membro delegato da ciascun Consiglio Provinciale, laddove validamente costituito,

Consiglio Direttivo Provinciale composto da un membro delegato da ciascun Consiglio Direttivo Provinciale o Distrettuale laddove validamente costituito.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre il bilancio consuntivo e la relativa relazione, da sottoporre all’Assemblea;

c) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l’ordinaria amministrazione;

d) deliberare circa l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Associati;

f) deliberare l’adeguamento dei contributi annuali;

g) definire la struttura organizzativa dell’Associazione, attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi;

h) deliberare sull’adesione e sulla partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli Associati.

i) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

l) istituire Sezioni locali;

m) istituire Commissioni speciali determinandone l’area di riferimento;

n) predisporre i regolamenti dell’Associazione e le loro modifiche, i codici etici di comportamento e le linee guida di carattere attuativo;

o) trattare e deliberare su argomenti strategici ed amministrativi ad esso sottoposti dai Direttivi territoriali secondo casistica definite nell’apposito regolamento in vigore.

p) compiere qualsiasi operazione con gli istituti di Credito, autorizzando il Presidente e/o il Vice Presidente a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Associazione, tutti i documenti che gli Istituti di Credito riterranno necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni.

Il Consiglio Direttivo a mezzo del Consigliere delegato alla Tesoreria detiene inoltre le disponibilità finanziarie dell’Associazione, incassa le quote associative ed i contributi associativi relativi ad ogni evento, effettua il pagamento o il rimborso delle spese deliberate e detiene la situazione contabile delle somme disponibili.

——–Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo——–

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri che va da tre a nove compreso il Presidente.

Il numero effettivo dei membri è deciso dall’Assemblea ordinaria in sede di rinnovo delle cariche sociali.

Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Nel caso in cui siano istituiti il Consiglio Direttivo Provinciale e quello Regionale sono formati da un numero di membri che va da tre a nove compreso il Presidente e dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali con possibilità di riconfermare i consiglieri per massimo di due mandati consecutivi triennali.

Ciascun Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Nel caso di rinunce o indisponibilità per motivi di lavoro o di salute, ogni Consigliere dimissionario andrà sostituito con nuovo Consigliere, selezionato e presentato nella sede pertinente per ripristinare il numero congruo per lo svolgimento delle attività.

———-Art. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo———-

II Consiglio Direttivo sia Provinciale, che Regionale che Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre membri.

La convocazione deve avvenire perlomeno quindici giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni vengono validamente prese a maggioranza dei presenti.

Qualora un Consigliere non presenzi ad almeno la metà delle riunioni convocate, perde automaticamente nell’anno successivo il diritto alla rappresentanza ed andrà sostituito da altro membro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sia Provinciale, che Regionale, che Nazionale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

– che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere 0 trasmettere documenti.

———————Art. 18 – PRESIDENTE———————

——————–Compiti del Presidente——————–

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei riguardi degli Associati e dei terzi.

In caso d’impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente.

Il Presidente rimane in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente viene scelto in via preferenziale tra i consiglieri, tuttavia laddove i membri del Consiglio Direttivo non abbiano offerto la loro disponibilità ovvero non possano per qualsiasi ragione ricoprire il ruolo, egli potrà essere scelto tra gli associati che vogliano sottoporre la loro candidatura come da Regolamento o tra persone esterne all’Associazione che si siano distinte per la loro attività professionale ed imprenditoriale e rispondano a precisi requisiti di onorabilità, etica e reputazione.

In tal caso le candidature verranno preventivamente sottoposte al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Direttivo ai fini della valutazione dei requisiti di competenza, probità ed onestà sulla base dei curricula pervenuti.

Il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo redigeranno per ciascun candidato motivato parere al fine di sottoporre le candidature all’Assemblea ordinaria che delibererà a maggioranza.

—————Art. 19 – IL REVISORE DEI CONTI —————

—————-Compiti del Revisore dei Conti—————-

Il/i Revisore/i dei Conti hanno il compito di vigilare e controllare l’attività economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

———Art. 20 Elezione del/i Revisore/i dei Conti———-

Il/i Revisore/i dei Conti viene nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è selezionato tra soggetti esterni di comprovata professionalità o tra gli associati purché non ricoprano alcuna altra carica nell’Associazione.

Laddove le dimensioni dell’Associazione lo richiedano l’organo potrà essere nominato anche in composizione collegiale nel numero di tre membri, anche il Collegio viene nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il/i Revisore/i dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio.

————-Art. 21 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE————-

———————–Sezioni locali ————————

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni locali corrispondenti alle circoscrizioni di ciascuna provincia.

Le Sezioni locali non possono usare sigle diverse da quelle dell’Associazione, né possono, per regolamentare le loro attività, riferirsi a propri statuti e/o regolamenti difformi dal presente statuto e da regolamenti nazionali.

—————-Art. 22 – COMMISSIONI SPECIALI—————-

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Commissioni speciali come ad esempio:

– LEGALITA’ E NORMAZIONE

– SALUTE SICUREZZA E IGIENE

– INTERNAZIONALIZZAZIONE

– FINANZA

– CULTURA E ARTE

– FISCALITA’

– AMBIENTE ED EFFICIENTAMENTO

– INNOVAZIONE

– SOCIALITA’ E TERZO SETTORE

– RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Ogni Commissione è composta da max tre associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, selezionati e sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri e definitivamente scelti dal Consiglio Direttivo.

————-Art. 23 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI————–

L’Assemblea elegge I Probiviri scegliendoli primariamente tra I soci o in alternativa al di fuori dei rappresentanti degli associati.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, nonché, con ogni altra carica interna all’Associazione.

I Probiviri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per un solo ulteriore triennio consecutivo.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma senza diritto di voto se esterni.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della associazione.

Il Collegio dei probiviri assolve funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza in generale sulla vita associativa; esamina le istanze sottoposte alla sua competenza.

Art. 24 – Il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri

Il Collegio viene attivato con una istanza da presentarsi entro 30 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. L’istanza deve riportare una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.

Il Collegio stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la questione sottoposta al suo giudizio e giudica secondo equità.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie, del Codice Etico, nonché, dei criteri di deontologia associativa. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

——–Art. 25 – Disposizioni generali sulle cariche———

Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche, e il relativo mantenimento, la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei valori associativi. Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

La perdita dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso alle cariche associative determina l’automatica decadenza dalle stesse.

Per il Presidente ed il Vice Presidente la decadenza viene deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per 2 volte consecutive o per la metà delle riunioni indette nel corso dell’anno solare decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite. Costituisce inoltre decadenza dalla carica l’oggettivo impedimento di qualsiasi natura a svolgere le funzioni protratto per sei mesi consecutivi.

Tale decadenza è automatica.

Non sono rieleggibili coloro che avendo ricoperto cariche nel periodo precedente di pertinenza non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

—————-Art. 26 – FINANZE E PATRIMONIO—————-

——————Entrate dell’Associazione——————-

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dai contributi associativi annuali degli Associati;

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea, in relazione a particolari necessità;

c) da versamenti volontari degli Associati;

d) da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, o di Enti pubblici e privati;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;

f) da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all’art. 5 del presente Statuto.

I contributi annuali in rinnovo devono essere versati, in unica soluzione, entro massimo 2 mesi dalla data di scadenza.

Art. 24 – Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Nessun utile o avanzo di gestione, nonché fondo, riserva o capitale, potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati durante la vita dell’Associazione.

Gli Associati non possono, in ogni caso, vantare diritti su quanto versato all’Associazione, né comunque sul patrimonio della stessa.

——————–Art. 27 – NORME FINALI——————–

———————–Esercizi sociali———————–

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

————Art. 28 – Scioglimento e liquidazione————-

L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c..

Il netto residuo risultante dopo l’estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

——————-Art. 29 – Codice Etico ——————–

L’Associazione ha elaborato ed aderisce ad un proprio Codice Etico che racchiude i principi di legalità, onestà e probità cui è ispirata tutta l’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo ed in genere ogni carica sociale ha l’onere di rendere edotti gli associati e ogni soggetto con il quale l’associazione interagisce della adozione del Codice Etico dandone la massima diffusione con ogni mezzo tra gli associati e coloro che sono estranei all’associazione.

—————-Art. 30 – Regolamenti interni—————–

Particolari interpretazioni e/o norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha l’onere di rendere edotti gli associati della adozione di ogni regolamento attraverso la pubblicazione dello stesso sulla sezione dedicata sul sito web dell’associazione e a darne la massima diffusione tra gli associati.

———————–Art. 31 – Rinvio———————–

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico.

F.to: Stefano Augusto Vergani———————————
Federico Cornaggia – sigillo—————————-
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